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24/03/2011 - I contratti d'inserimento, introdotti dalla legge biagi, oggi rappresentano una forma di iniziazione del rapporto di lavoro molto importante. Infatti, attraverso queste forme di contratto l'azienda ha la possibilità di assumere nell'ambito dell'impresa, personale da qualificare con importanti incentivi sotto forma di agevolazioni contributive. Brevemente, con riferimento ad alcune circolari inps , analiziamo il contenuto di questi contratti.
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di “attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” (1), ha introdotto tra l’altro, rivisitando le tipologie di contratto di lavoro a contenuto formativo, il nuovo istituto giuridico del contratto di
inserimento (articoli 54-59, allegato 1).
Per l’attuazione delle nuove disposizioni, il legislatore ha tuttavia scelto di affidare, mediante rinvio, l’individuazione di modalità e condizioni alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale
e, in assenza di accordi tra le parti sociali, di ricorrere al potere sostitutivo del Ministero del Lavoro.
In data 11 febbraio 2004, le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo interconfederale finalizzato a garantire una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto
legislativo n. 276/03.
Di conseguenza, è possibile per i datori di lavoro procedere alla stipula di contratti di inserimento, nel rispetto di quanto previsto sia dalla legge sia dall’accordo interconfederale.
Si sottolinea comunque che l’efficacia di quest’ultimo è transitoria e sussidiaria rispetto alla contrattazione collettiva, protraendosi fino a quando la materia verrà disciplinata, in funzione della peculiarità settoriale e/o delle specifiche condizioni professionali del lavoratore, dai contratti collettivi ai vari livelli.Con la presente circolare si illustra la normativa in materia, con particolare riferimento al contenuto del citato accordo interconfederale, e si forniscono le modalità operative per la fruizione pratica dei benefici
contributivi correlati ai contratti di inserimento.
1. Definizione.
L’art. 54 del D. Lgs. n. 276/2003 definisce il contratto di inserimento come un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone.
2. Soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento.
E’ ammessa la stipula di contratti di inserimento con le seguenti categorie:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
In relazione alla categoria di cui alla lett. b), si fa presente che devono intendersi disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi (2).
Per quanto riguarda l’applicazione della disciplina alla categoria di cui alla lett. e), si rinvia al previsto decreto ministeriale, che determini le aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile.
Con riferimento, infine, alla nozione di grave handicap fisico, mentale o psichico, rileva l’insieme di disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, come integrata - con particolare riferimento all'accertamento delle condizioni di disabilità - dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 gennaio 2000 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68”) (3).
3. Datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di inserimento.
Ai sensi dell’art. 54, c. 2, i contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
4. Condizioni per procedere ad assunzioni con contratto di inserimento.
4.1. Progetto individuale di inserimento.
Condizione essenziale per l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento é la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire
l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo (4).
Come già accennato, compete ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale, anche all’interno degli enti bilaterali, la definizione dei piani individuali di inserimento con
particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della legge n. 388/2000, in funzione
dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore; parimenti, la contrattazione collettiva
determinerà le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di
comportamento diretti ad agevolare il conseguimento degli obiettivi (5).
Nelle more di detta contrattazione collettiva di settore, o di livello più specifico, è l’accordo
interconfederale 11 febbraio 2004 ad aver regolamentato più nel dettaglio il progetto individuale di
inserimento, prevedendo che nello stesso debbano essere indicati:
- la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento
oggetto del contratto;
- la durata e le modalità della formazione.
L’accordo interconfederale richiede inoltre che il progetto preveda una formazione teorica non inferiore a
16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del
rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento
specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore.
Per espressa previsione di legge (6), inoltre, in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del
progetto individuale di inserimento il datore di lavoro é tenuto a versare la quota dei contributi agevolati
maggiorati del 100 per cento.
4.2. Mantenimento in servizio di almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento scaduto nei
18 mesi precedenti ogni assunzione.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento, è necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto
in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere
nei diciotto mesi precedenti.
Al riguardo, il legislatore (7) precisa inoltre che:
- nell’operazione di verifica del requisito non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli
licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta
di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in misura pari a quattro contratti;
- si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo
svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La disposizione limitativa sopra illustrata non trova applicazione qualora, nei diciotto mesi precedenti alla
assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un unico contratto di inserimento.
4.3. Forma del contratto.
Il contratto é stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto
individuale di inserimento; in mancanza di forma scritta il contratto é nullo e il lavoratore si intende
assunto a tempo indeterminato (8).
L’accordo interconfederale, oltre a chiarire che il contratto può essere stipulato sia a tempo pieno sia a
tempo parziale, ha stabilito che nello stesso devono essere indicati:
- la durata, fissata entro i limiti di cui al successivo punto 4.4;
- l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria
giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di
inserimento/reinserimento;
- l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato;
- la categoria di inquadramento del lavoratore, determinata secondo quanto si dirà al successivo punto
6.1;
- un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia
dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi
applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di
inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni.
4.4. Durata del contratto.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi,
elevabili a trentasei in caso di assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.
Nel computo del limite massimo di durata non deve tenersi conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.
Inoltre, si sottolinea che il contratto di inserimento non é rinnovabile tra le stesse parti e che eventuali
proroghe del contratto sono ammesse esclusivamente fino al raggiungimento del limite massimo di durata
sopra descritto (9).
5. Disciplina del rapporto di lavoro.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 in materia di lavoro a
tempo determinato.
I contratti collettivi, inoltre, potranno stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto
di inserimento (10).
6. Forme di incentivazione.
L’art. 59 riunisce le disposizioni sostanzialmente di favore, con le quali il legislatore ha chiaramente
inteso incentivare - in diversi modi e a diversi fini - il ricorso ai contratti di inserimento.
6.1. Incentivi normativi.
In primo luogo, si prevede che la categoria di inquadramento del lavoratore con contratto di inserimento
può essere inferiore, per non più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali é preordinato il progetto di inserimento oggetto del
contratto.
L’accordo interconfederale ha comunque stabilito che l'applicazione dello specifico trattamento
economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento non può comportare
l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal
godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale dipendente, nonché
di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa
previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Salvo specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono
inoltre esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di
particolari normative e istituti (11).
Infine, l’accordo ha anche previsto che, nei casi in cui il contratto venga trasformato in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento deve essere computato nell'anzianità di
servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti
periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale
disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del
mero trascorrere del tempo.
6.2. Incentivi economici.
Il terzo comma dell’art. 59 prevede che, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla
occupazione, nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di inserimento trovino applicazione gli
incentivi economici previsti dalla disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro.
Da tali incentivi sono tuttavia esclusi i soggetti di cui all’articolo 54, comma, 1, lettera a (soggetti di età
compresa tra i diciotto e i ventinove anni).
7. Ambito di applicazione delle agevolazioni contributive.
Stante l’esplicita esclusione operata dal legislatore, danno titolo ai benefici contributivi i soli contratti di
inserimento/reinserimento stipulati con:
- disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
- lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due
anni;
- donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile
determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10 per cento quello maschile;
- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.
Si fa rinvio, al riguardo, alle precisazioni contenute al precedente punto 2.
8. Durata e misura delle agevolazioni contributive.
Le agevolazioni contributive trovano applicazione esclusivamente per la durata dei contratti di
inserimento o reinserimento che, come sopra indicato, non può essere inferiore a nove mesi e superiore
ai diciotto, salva l’ipotesi di assunzione di persone affette da grave handicap, per le quali il beneficio
potrà avere una durata massima di trentasei mesi.
Inoltre, per espressa previsione di legge (12), restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le
disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di
reinserimento dei lavoratori disoccupati (13).
Per quanto riguarda la misura dell’agevolazione contributiva spettante, in considerazione dell’esplicito
richiamo ex art. 59, c. 3, del D. Lgs. n. 276/2003, occorre far riferimento alle diverse misure già previste
in materia di contratti di formazione e lavoro articolate in base al settore di appartenenza del datore di
lavoro che assume ed all’ubicazione territoriale.
Di conseguenza, la misura della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del
datore di lavoro risulta così determinata:
Natura del datore di lavoro Ubicazione territoriale (14) Misura dell’agevolazione
Datori di lavoro non aventi Centro - Nord 25% contribuzione a carico d.l.
natura di impresa Mezzogiorno 50% contribuzione a carico d.l.
Imprese Centro - Nord 25% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno contribuzione dovuta in misura
fissa come per gli apprendisti
Imprese del settore Centro - Nord 40% contribuzione a carico d.l.
Commerciale e Turistico con
meno di 15 dipendenti
Mezzogiorno contribuzione dovuta in misura
fissa come per gli apprendisti
Imprese artigiane Ovunque ubicate contribuzione dovuta in misura
fissa come per gli apprendisti
9. Modalità operative.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni contributive, occorre sottolineare primariamente quanto segue.
Con particolare riferimento all’attestazione dello stato di disoccupazione di lunga durata, che la legge
affida ai competenti centri per l’impiego, risulta necessario che le Sedi dell’Istituto attivino le più efficaci
sinergie con questi ultimi.
Al riguardo, occorre osservare che, in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni (15), è stato stabilito
che mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti che percepiscano nell’anno solare un reddito da
lavoro non superiore a quello escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme
fiscali (16).
Alla luce di quanto sopra, si precisa che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, dovrà ritenersi sufficiente -
unitamente alla dichiarazione di responsabilità (17) prodotta dal lavoratore al competente centro per
l’impiego ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 297/2002 - l’attestazione da parte del
centro medesimo della permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione.
In tal senso, peraltro, deve intendersi modificata la previsione contenuta al punto 3 della circolare n. 117
del 30 giugno 2003.
Per quanto riguarda, invece, la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 54, c. 1, lett. c) e d) del decreto
legislativo n. 276/2003, potrà considerarsi utile una dichiarazione di responsabilità da parte del
lavoratore, attestante il possesso dei requisiti di legge. Resta ferma per le Sedi la necessità di coinvolgere i competenti centri per l’impiego.
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